VIOLAZIONI, DECURTAZIONI PUNTI E RECUPERI!
Chi può recuperare i punti della patente?
Due sono le categorie di soggetti interessati a recuperare i punti della patente: chi li ha persi completamente e chi, invece, ne ha persi alcuni ma non tutti. Chi invece ha la patente intonsa non ha ragione di dover recuperare i punti. Non c’è quindi bisogno di aver subito la revoca della patente per essere interessato a sapere come recuperare i punti della patente. È vero, infatti, che di punti ne abbiamo tutti – di base – venti, ma perderli è un gioco da ragazzi: bastano ad esempio due multe per eccesso di velocità per aver superato di almeno 60 km/h i limiti per rimanere completamente a secco.
Attenzione però: una volta esauriti tutti i 20 punti disponibili sulla patente, l’unico modo per riottenerli è rifare gli esami di guida. Per cui è bene non ridursi all’ultimo momento. Diverso è infatti il caso di chi, pur avendo perso alcuni punti, non azzera completamente il saldo sulla propria patente: in tal caso, il conducente può alternativamente frequentare dei corsi specifici per recuperare i punti o contare sul ripristino automatico dei punti per “buona condotta”, per non aver cioè commesso successive violazioni. Ma procediamo con ordine e vediamo come recuperare i punti della patente.
Come funziona la patente a punti e come recuperare i punti
Il sistema della patente a punti è stato introdotto in Italia nel 2003.
Tale sistema, in estrema sintesi, prevede che, a decorrere dal 30 giugno 2003, alle patenti in essere e a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggio di 20 punti.
Questo punteggio, in caso di commissione di determinate infrazioni al codice della strada, subisce decurtazioni nella misura indicata nella tabella allegata all’art. 126 bis del codice della strada e da noi elencata qui di seguito (da 1 a 10 punti; per i neopatentati i punti sono raddoppiati. In caso di accertamento contemporaneo di più sanzioni, possono essere decurtati al massimo 15 punti, fatti salvi i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente).
La dotazione dei punti sulla patente segue queste regole:
- se non commetti infrazioni, ogni due anni ti vengono assegnati 2 punti sulla patente. La patente può arrivare a massimo 30 punti, oltre i quali, anche in caso di buona condotta, non ti verranno assegnati altri punti;
- se commetti infrazioni e per due anni di seguito non subisci altre multe che comportano la decurtazione dei punti, ti vengono riassegnati i 20 punti iniziali. Quindi se subisci una sanzione che ti comporta la decurtazione di 10 punti, dopo 2 anni ne ricevi 10; invece se subisci una sanzione che comporta la decurtazione di 4 punti, dopo 2 anni ne ricevi 4.
È altresì possibile reintegrare in modo parziale (di 6 o 9 punti, a seconda del tipo di patente) la dotazione di punti-patente, mediante la frequenza di appositi corsi da effettuarsi prima che la dotazione si esaurisca.
La riacquisizione dei punti, dopo la frequenza di un corso di recupero, si ha solo all’esito di una prova d’esame.
In base al codice della strada «L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
Il termine di trenta giorni non è perentorio ma è “minimo”, nel senso che non si può procedere prima alla decurtazione dei punti perché bisogna verificare se la sanzione diventa definitiva (si ricordi infatti che entro 30 giorni l’interessato può fare ricorso al giudice di pace).
Presso il Ministero delle Infrastrutture e trasporti è istituita l’Anagrafe degli abilitati alla guida che, tra l’altro, raccoglie i dati relativi a ogni conducente, comunicati esclusivamente in via informatica dagli Organi di Polizia. In particolare, per quanto riguarda la decurtazione dei punti della patente, i Comandi degli Organi accertatori (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), accertata la definitività del verbale per avvenuto pagamento, per decorso dei termini di impugnativa o per conclusione dei ricorsi avverso i verbali, provvedono a inserire direttamente per via telematica nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida i dati relativi alle infrazioni contestate nonché i punti detratti.
Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifiche, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli Organi di Polizia.
Che succede in caso di esaurimento totale dei punti
All’esaurimento totale del punteggio, l’Ufficio della Motorizzazione dispone la revisione della patente, cioè la verifica, attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici, della permanenza della necessaria abilità alla guida.
Qualora il conducente non si sottoponga al prescritto esame di revisione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato con conseguente preclusione alla guida.
Il conducente potrà riottenere la patente sottoponendosi con esito positivo ai prescritti esami di revisione.
Esiste un ulteriore caso in cui si è sottoposti alla revisione della patente: è il caso in cui nell’arco di dodici mesi si commettano tre violazioni, non contestuali, che comportino la perdita per ognuna di almeno cinque punti.
Si tratta di un’ipotesi speciale per la quale si prescinde dall’azzeramento del punteggio e che non può essere impedita dalla frequenza ai corsi di recupero punti.
In questo modo si è voluto punire comportamenti gravi ai fini della sicurezza stradale (comportanti la perdita ciascuno di almeno 5 punti) reiterati in un breve lasso di tempo (dodici mesi).
Che succede se commetto un’infrazione al codice della strada?
Ad ogni patente di guida è assegnato un punteggio di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una infrazione indicata in un’apposita tabella contenuta nel codice della strada. Si può perdere da 1 a 10 punti per ciascuna multa, a seconda della gravità della condotta.
Quasi tutte le violazioni del codice della strada prevedono la decurtazione dei punti dalla patente. Le multe più contestate agli automobilisti sono, in genere, il divieto di sosta, l’eccesso di velocità, la guida senza cinture di sicurezza o mentre si parla al cellulare, guida contromano, passaggio di incrocio a semaforo rosso, ecc.
Che succede ai neopatentati in caso di multa?
Per i neopatentati, ossia coloro che hanno conseguito la patente da non più di tre anni, le sanzioni sono più gravi: difatti, i punti persi per ogni violazione sono raddoppiati rispetto, invece, a quelli che perdono tutti gli altri automobilisti.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
I punti sulla patente possono scendere sotto lo zero?
Anche se la multa prevede la decurtazione di un quantitativo di punti superiore a quello residuo sulla patente, il saldo non può mai scendere sotto lo zero e diventare negativo. Tanto per fare un esempio, chi ha solo 5 punti sulla patente e subisce una contravvenzione che comporta la decurtazione di 10 punti si ritrova la patente a “zero” e non a “-5”.
A chi vengono tolti i punti dalla patente?
I punti vengono tolti solo a chi era alla guida dell’auto nel momento dell’infrazione e non al proprietario del mezzo. Tanto è vero che tutte le volte in cui la polizia non ha potuto constatare immediatamente l’identità del conducente, mediante la contestazione immediata della multa, invia a casa del proprietario del mezzo, insieme alla contravvenzione, anche un invito (o meglio, un ordine) a comunicare i dati dell’effettivo conducente affinché solo a questi vengano tolti i punti. Se il proprietario non risponde subisce un’ulteriore multa, ma non la decurtazione dei punti. Leggi a riguardo: “Multe: la comunicazione dei dati del conducente”.
Come faccio a sapere quanti punti sono stati tolti dalla mia patente?
Insieme alla multa, arriva a casa del conducente anche l’indicazione della sanzione accessoria, ossia quanti punti vengono sottratti dalla patente. La decurtazione però ha effetto solo dopo che il titolare del mezzo avrà fatto la comunicazione sui dati dell’effettivo conducente e non prima. La decurtazione avviene dopo che il verbale è divenuto definitivo, ossia dopo che sono decorsi i termini per fare ricorso (30 giorni al giudice di pace e 60 giorni al prefetto). A tal fine, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base della decurtazione registrata, comunica l’avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.
Per quali multe scatta la decurtazione dei punti dalla patente?
Il codice della strada contiene una tabella in cui vengono elencate le specifiche contravvenzioni alle quali viene collegata, come sanzione accessoria, la decurtazione dei punti. Eccole riassunte in questa tabella, ordinata in base alla gravità della sanzione e, quindi, al numero di punti che vengono decurtati.
Violazioni che comportano la perdita di 10 punti
- Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9 bis);
- Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate (art. 143, comma 12);
- Sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando ecc. (art. 148, comma 16 terzo periodo);
- Sorpasso di tram o filobus fermi (art. 148, comma 16 terzo periodo);
- Sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati (art. 148, comma 16 terzo periodo);
- Sorpasso da parte di veicoli pesanti (massa a pieno carico > 3.5 tonnellate) (art. 148, comma 16 terzo periodo);
- Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc.) (art. 148, comma 16 terzo periodo);
- Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni (art. 168, comma 8);
- Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (art. 168, comma 9);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 6);
- Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano (art. 176, comma 19);
- Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e di immissione ed uscita fuori dai casi previsti (art. 176, comma 20 con rif. comma 1 lett c) e d));
- Effettuare retromarcia in autostrada (art. 176, comma 20 con riferimento al comma 1, lett. b));
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 6);
- Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità (art. 179, commi 2 e 2 bis);
- Guidare in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 e 7);
- Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a droghe e sostanze stupefacenti (art. 187, comma 7 e 8);
- Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 5 secondo periodo);
- Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 6);
- Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato (art. 192, comma 7).
Violazioni che comportano la perdita di 8 punti
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi (art. 149, comma 6);
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone (art. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6);
- Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi (art. 154, comma 7);
- Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni (art. 191, comma 1);
- Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada (art. 191, comma 3);
Violazioni che comportano la perdita di 6 punti
- Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h (art. 142, comma 9);
- Mancata osservanza dello stop (art. 145, comma 5);
- Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico (art. 146, comma 3);
- Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello (art. 147, comma 5);
Violazioni che comportano la perdita di 5 punti
- Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione (art. 141, comma 8);
- Violare gli obblighi relativi alla precedenza (art. 145, comma 10);
- Mancato rispetto delle regole di sorpasso (art. 148, comma 15 con rif. al 3 comma);
- Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5, secondo periodo);
- Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli (art. 150, comma 5 con riferimento all’art.149 comma 5);
- Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni (art. 171, comma 2);
- Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini (art. 172 comma 10);
- Alterare il corretto uso delle cinture (art. 172, comma 11);
- Usare cuffie o apparecchi radiotelefonici (es: telefono cellulare) (art. 173, comma 3);
- Mancato utilizzo delle lenti durante la guida se prescritte (art. 173, comma 3);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 5 per tempi di riposo);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7 terzo periodo per tempi di riposo);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 5 per tempi di riposo);
- Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7 terzo periodo per tempi di riposo);
- Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti < 21 anni, neo patentati cat. b, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5 tonnellate, di veicoli con rimorchio con mcpc > 3,5 tonnellate, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati (art. 186 bis, comma 2).
Violazioni che comportano la perdita di 4 punti
- Circolare contromano (non in curva) (art. 143, comma 11);
- Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie (art. 143, comma 13 con riferimento al 5);
- Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo (art. 161, comma 2);
- Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 tonnellate, o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167, commi 2, 3, 5 e 6, lett. d);
- Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito (art. 168, comma 7);
- Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio (art. 169, comma 8);
- Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perchè non coperto adeguatamente (art. 175, comma 13);
- Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento (art. 189, comma 5 primo periodo);
- Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali (art. 191, comma 2).
Violazioni che comportano la perdita di 3 punti
- Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h (art. 142, comma 8);
- Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso (art. 148, comma 15 con riferimento al comma 2);
- Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose (art. 149, comma 4);
- Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate (art. 153, comma 10);
- Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti (art. 164, comma 8);
- Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 metri ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. (art. 167, comma 7);
- Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 tonnellate, o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 tonnellate (art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 , lett. c);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7 secondo periodo);
- Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7 secondo periodo);
- Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (art. 192, comma 6).
Violazioni che comportano la perdita di 2 punti
- Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata (art. 146, comma 2);
- Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata (art. 148, comma 15 con rif. ai comma 8);
- Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte (art. 154, comma 8);
- Sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi (art. 158, comma 2 lettere d), g), h));
- Sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito (art. 158, comma 2 lettere d), g), h));
- Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia (art. 158, comma 2 lettere d), g), h));
- Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo (art. 161, comma 1 e 3);
- Non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali (giubbotto giallo) fuori dal veicolo fermo in carreggiata (art. 162, comma 5);
- Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo (art. 162, comma 5);
- Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni (art. 165, comma 3);
- Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 tonnellate o al 20% della massa per veicoli sino a 10 tonnellate (art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 , lett. b));
- Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza (art. 168, comma 9 bis);
- Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture (art. 169, comma 9);
- Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 5 per tempi di guida);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7 per tempi di guida);
- Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 8);
- Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade (art. 175, comma 14 con riferimento al comma 7, lett. a));
- Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) (art. 175, comma 16);
- Lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio (art. 175, comma 16);
- Esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. (art. 175, comma 16);
- Procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade (art. 176, comma 21);
- Lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza (art. 176, comma 21);
- Non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia, in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata (art. 176, comma 21);
- Cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione (art. 176, comma 21);
- Uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione (art. 176, comma 21);
- Non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento (art. 176, comma 21);
- Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade (art. 176, comma 21);
- Non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio (art. 176, comma 21);
- Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze (art. 177, comma 5);
- Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 5 per tempi di guida);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7 per tempi di guida);
- Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 8);
- In incidente con soli danni a cose creare intralcio alla circolazione, non fornire le proprie generalità, etc. (art. 189, comma 9);
- Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce (art. 189, comma 9).
Violazioni che comportano la perdita di 1 punto
- Non far uso dei dispositivi di illuminazione (fari) o segnalazione visiva quando è prescritto (art. 152, comma 3);
- Uso improprio dei fari (art. 153, comma 11);
- Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 tonnellata o al 10% per veicoli fino a 10 tonnellate (art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 lett. a);
- Non avere ampia libertà di movimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animali e oggetti (art. 169, comma 10);
- Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote (art. 170, comma 6);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo (art. 174, comma 7 primo periodo);
- Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo (art. 178, comma 7 primo periodo).
Come fare per sapere se quanti punti ho sulla patente?
Esistono tre modi per sapere il proprio saldo punti sulla patente:
- chiamare da telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7, al costo di una telefonata urbana, avendo cura di fornire il proprio numero di patente e i propri estremi anagrafici;
- consultare il portale dell’automobilista, istituito dal Ministero dei trasporti, al seguente url: http://www.ilportaledellautomobilista.it/;
- scaricando, sul proprio smartphone, l’app gratuita iPatente (disponibile sia per dispositivi Apple che Android), e alla quale accedere con le credenziali del già citato “Portale dell’automobilista”. Per ottenere le credenziali bisogna registrarsi gratuitamente sul suddetto portale.
Che fare se ho perso tutti i punti sulla patente
Chi ha perso tutti i punti sulla patente deve rifare gli esami di guida. A tal fine riceve una lettera dal Ministero con cui viene invitato a sottoporsi alla cosiddetta revisione della patente, che consiste nel rifare il test di guida entro 30 giorni.
Con un recente modifica legislativa, è stato stabilito che, per tali esami, il programma su cui prepararsi è ridotto rispetto a chi consegue, per la prima volta, la patente.
Gli esami devono essere rifatti entro 30 giorni durante i quali, comunque, l’automobilista può continuare a circolare liberamente. Se però, alla scadenza dei 30 giorni, egli non fa l’esame o non lo supera, la patente è sospesa a tempo indeterminato: in pratica, la patente viene ritirata e sarà riconsegnata al titolare solo in seguito allo svolgimento della revisione.
Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.
Se non ho perso tutti i punti dalla patente, come li recupero?
Se sono stati persi dei punti dalla patente, ma il punteggio non è completamente esaurito, per recuperarli è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Tali corsi consentono di recuperare:
- 6 punti a chi ha la patente AM, A1, A2, A, B1, B, BE. Il corso ha una durata di 12 ore e deve essere svolto entro 2 settimane consecutive. Ogni lezione dura non più di 2 ore. Le ore di assenza possibili sono al massimo 4, e devono comunque essere recuperate.
- 9 punti a chi ha la patente C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, il certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, la carta di qualificazione del conducente (CQC). Il corso dura 18 ore e va seguito entro 4 settimane consecutive all’avvenuta decurtazione. Il tempo speso per ogni lezione è di massimo 2 ore, quelle di assenza possibili sono 6, e devono comunque essere recuperate.
Come recuperare i punti senza fare i corsi?
È possibile recuperare i punti persi dalla patente (purché non completamente esaurita) anche senza fare i corsi. La legge, infatti, riconosce all’automobilista che abbia perso, a seguito di una multa, uno o più punti sulla patente, di recuperarli a condizione che il punteggio non sia azzerato ma sia inferiore a 20. In particolare, all’automobilista vengono riassegnati tutti i 20 punti sulla patente se, dopo due anni all’ultima multa, non ha commesso altre infrazioni del codice della strada. In pratica, chi non riceve, per 2 anni di seguito, una multa che comporti la perdita della patente, ritorna con 20 punti.
Che succede a chi non ha mai commesso infrazioni e ricevuto multe?
Agli automobilisti più diligenti che non hanno commesso infrazioni viene dato il cosiddetto “bonus per buona condotta”. In pratica, per chi conserva almeno 20 punti sulla patente, vengono regolati ulteriori 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere fino al massimo 30 punti. Dopo i 30 punti non è più possibile accumulare altri punti sulla patente, anche in caso di mancate infrazioni.
Per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un “bonus” di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.
Quando non è valida la decurtazione dei punti dalla patente?
La decurtazione dei punti non è valida se la multa non viene notificata al conducente entro 90 giorni dalla violazione.
Non è altresì valida se il conducente, dopo aver fatto ricorso al giudice di pace o al Prefetto, vince il giudizio.
Infine, secondo la giurisprudenza, se l’Amministrazione non comunica all’interessato la decurtazione dei punti in occasione di ogni infrazione al Codice della strada, la sospensione della patente di guida, una volta esauriti i 20 punti complessivi, non è valida. In occasione di ciascuna infrazione l’automobilista deve essere informato della decurtazione dei punti in maniera autonoma e specifica attraverso l’apposita comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; inoltre gli deve essere notificata la comunicazione in merito all’esaurimento complessivo dei 20 punti.
I giudici hanno sottolineato come lo scopo delle disposizioni in materia di decurtazione dei punti e sospensione della patente sia quella di consentire ai soggetti destinatari delle sanzioni di “venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti” che permettono a costoro di riparare alla violazione commessa.
È valida la decurtazione punti-patente se il conducente non viene informato?
Secondo la Cassazione [1], l’automobilista a cui vengono detratti i punti della patente non ha diritto a ricevere una ulteriore comunicazione da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida. Già il verbale con la contravvenzione contiene l’indicazione dei punti sottratti ed è più che sufficiente. La Suprema Corte ha così ricordato che «… l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione». Le comunicazioni di decurtazione «sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione» e ancora che «con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione».